Come è composta la corte costituzionale

Vediamo per quali vie e con quali requisiti vengono nominati i giudici della consulta, che in teoria dovrebbero essere 15, con un minimo 11 perché l’organo possa deliberare. Attualmente sono 14, 11 uomini e 3 donne. Nella storia repubblicana ne sono stati nominati 110, di cui solo 5 donne.

Dato il suo ruolo di garanzia la corte costituzionale deve esprimere il massimo dell’imparzialità e della competenza, per questo la costituzione prevede che i suoi componenti vengano scelti da diverse istituzioni con procedimenti complessi. Innanzitutto, per essere nominati, i membri della consulta devono provenire da supreme magistrature o essere professori ordinari di diritto, oppure avvocati con almeno venti anni di esperienza. Dei quindici membri che la compongono, un terzo viene eletto dalle supreme magistrature, un terzo dal parlamento in seduta comune e un terzo dal capo dello stato.

L’elezione di cinque giudici da parte delle supreme magistrature è a sua volta ripartita in modo che tre giudici siano eletti dalla corte di cassazione, uno dal consiglio di stato e uno dalla corte dei conti. L’elezione avviene in ogni caso a maggioranza assoluta, con eventuale ballottaggio.

L’elezione da parte del parlamento è quella più complessa. Infatti per evitare nomine di parte è richiesta una maggioranza dei due terzi dei componenti per i primi tre scrutini e di tre quinti in quelli successivi.

Infine il presidente della repubblica nomina gli altri cinque membri, considerando le scelte del parlamento in funzione di riequilibrio.

I giudici restano in carica per nove anni (originariamente dodici) – una durata maggiore di ogni altra carica dello stato – e la loro successione avviene in modo graduale. In questo modo si cerca di evitare che cambiando troppi giudici in breve tempo, si modifichi bruscamente l’orientamento della corte. Dal 1956 a oggi sono già stati centodieci i giudici della corte costituzionale , di cui quaranta eletti presidenti della consulta stessa. Non è richiesta una soglia minima di età per accedere alla corte ma in base ai requisiti richiesti di solito i giudici entrano in carica in età avanzata.

La corte è un organo collegiale e prende le sue decisioni collettivamente. Dunque è importante che sia quanto più possibile al completo, per non rallentarne i lavori e perché è necessaria la presenza di almeno undici giudici affinché possa deliberare. I giudici dovrebbero essere 15, tuttavia spesso accade che siano meno a causa di ritardi, da parte del parlamento, nella sostituzione di un membro uscente. Nella seconda metà del 2015 si è arrivati ad avere solo dodici giudici costituzionali, giusto uno in più rispetto al numero legale. Finalmente a dicembre, arrivato al trentaduesimo scrutinio, il parlamento è riuscito a eleggere i tre giudici necessari a ripristinare il plenum. Ad oggi ne sono 14 e la nomina del membro mancante spetta al parlamento.

Il presidente è considerato primus inter pares, dunque il suo voto vale come quello degli altri giudici, eccetto in casi di parità. È eletto a maggioranza assoluta, con eventuale ballottaggio, per tre anni. Il mandato sarebbe rinnovabile, tuttavia accade spesso che un presidente non termini neanche il primo mandato, visto che solitamente la scelta ricade tra uno dei membri più anziani. Al presidente spetta di assegnare a ciascun giudice il compito di relatore per le cause e definire il calendario dei lavori.

Di solito queste funzioni non sollevano obiezioni, ma per il giudizio di costituzionalità sull’italicum ha suscitato diverse polemiche la decisione di spostare l’udienza a dopo il referendum costituzionale del 4 dicembre e poi al 24 gennaio 2017. Invece la data di gennaio per il giudizio di ammissibilità del referendum sul jobs act è stata obbligata. Infatti secondo la legge che disciplina la presentazione dei referendum, la corte è tenuta a dedicare a questo tema una speciale seduta a gennaio in cui racchiude tutti i giudizi di questo tipo per l’anno corrente. In questo modo la data in cui tenere i referendum abrogativi può essere stabilità tra il 15 aprile e il 15 giugno.

La necessità di mantenere il carattere d’indipendenza e imparzialità della corte non ha impedito di designare giudici costituzionali che, negli anni, hanno avuto anche ruoli politici. Alcuni giudici costituzionali sono stati scelti tra ex parlamentari, membri dell’assemblea costituente, ministri e addirittura presidenti del consiglio, come nel caso di Giuliano Amato. Altre volte invece è successo che i giudici abbiano ricoperto ruoli di rilievo politico dopo aver concluso il loro mandato presso la corte, magari in virtù delle loro competenze. Questo è accaduto spesso durante governi cosiddetti “tecnici”, come nel caso del governo Ciampi o di quello Monti. Talvolta inoltre è capitato che alcuni giudici abbiano ricoperto ruoli politici sia prima che dopo il loro incarico alla consulta. È questo il caso dell’attuale presidente della repubblica che, prima di essere eletto alla corte costituzionale, è stato molti anni parlamentare, nonché ministro della difesa. Un altro caso eccellente è quello di De Nicola che dopo essere stato il primo presidente della repubblica e il primo presidente della corte costituzionale si è dimesso da questo ruolo ed è stato eletto al senato.

Per quanto riguarda la rappresentanza di genere, la corte costituzionale è stato un organo a composizione esclusivamente maschile fino al 1996 , quando l’avvocata Fernanda Contri è stata nominata giudice dal presidente Scalfaro. Dal 1956 a oggi sono state cinque le giudici della corte costituzionale rispetto a centocinque uomini (4,5%) . Attualmente sono tre le giudici in carica (20%). Dunque, anche se ancora in netta minoranza, si può vedere un progressivo riequilibrio di genere. È anche interessante notare che tranne l’ultima nomina femminile in ordine di tempo, quella di Silvana Sciarra, tutte le altre giudici sono state nominate da presidenti della repubblica.

Per approfondire: