Funzioni e attività della corte costituzionale

L’11 gennaio la consulta si esprimerà sul jobs act, con un giudizio di ammissibilità sul referendum. Invece il 24 dello stesso mese toccherà all’italiacum con un giudizio di legittimità costituzionale. Due materie su cui l’organo è competente, insieme a varie altre. Vediamo quali.

L’articolo 134 della costituzione italiana prevede che la corte costituzionale, oltre a giudicare la legittimità delle leggi, sia competente sui conflitti tra organi dello stato e tra stato e regioni, che giudichi sulle accuse al presidente della repubblica e stabilisca l’ammissibilità delle richieste di referendum abrogativi.

Il giudizio di legittimità costituzionale avviene di solito in via incidentale. Cioè se nel corso di un qualsiasi processo un giudice, di sua iniziativa o su richiesta di una delle parti, ritiene dubbia la costituzionalità di una norma può rinviarla al giudizio della corte costituzionale. Per esempio nel caso dell’ultima sentenza che ha dichiarato incostituzionali alcune parti della legge 40, la questione è stata sollevata dal tribunale di Napoli nel corso di un processo penale in cui alcuni medici erano accusati di reati previsti da questa legge. Il giudice aveva dei dubbi sulla costituzionalità di queste norme e avendone valutata la «rilevanza e la non manifesta infondatezza» ha deciso di porre alla corte la questione di legittimità costituzionale. In questo modo i giudici svolgono un ruolo di “portiere del giudizio di costituzionalità” evitando che la consulta venga investita da troppe richieste non rilevanti.

Il ricorso in via principale invece avviene per i conflitti di attribuzione tra stato e regione, o tra regioni. Questo succede quando una di queste istituzioni ritiene che un’altra abbia invaso, con un atto legislativo, la sua sfera di competenza. In questo caso può essere fatto ricorso presso la corte in via principale, senza quindi dover prima passare da un giudice ordinario. Quando il ricorso riguarda atti non legislativi è chiamato conflitto tra enti. Questo tipo di conflitti, un tempo abbastanza limitati, dopo la riforma costituzionale del 2001 sono molto aumentati, arrivando a pesare di più sul totale dei giudizi.

Per atti non legislativi, alla corte compete anche il giudizio sui conflitti tra poteri dello stato. È questo ad esempio il caso di conflitti tra un ministro e un pubblico ministero o tra un ministro e il capo dello stato.

La corte giudica inoltre sull’ammissibilità dei referendum abrogativi dopo che l’ufficio centrale della corte di cassazione ha ritenuto regolari le richieste. La consulta valuta innanzitutto che il quesito non tocchi materie che la costituzione esplicitamente esclude dal voto referendario: leggi tributarie, leggi di bilancio, leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, leggi di amnistia e di indulto. Inoltre la corte negli anni ha ritenuto di estendere il proprio giudizio anche a principi generali ricavabili dalla costituzione.

Infine la corte giudica sulle accuse al presidente della repubblica, che possono essere di alto tradimento o attentato alla costituzione. Affinché questo processo sia avviato il presidente della repubblica deve essere messo sotto accusa dalla maggioranza assoluta del parlamento, in seguito il processo viene portato avanti dalla corte costituzionale con l’aggiunta di sedici giudici popolari (cittadini sopra i cinquant’anni estratti a sorte). Questo tipo di giudizio non ha per ora mai avuto luogo anche se per ben tre volte è stato proposto l’avvio della procedura. Tuttavia solo una volta, nel 1991, la messa in stato d’accusa è stata formalmente presentata in parlamento dal Pds nei confronti dell’allora presidente Cossiga.

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