Il senato della riforma e il processo legislativo – speciale referendum

Se il referendum conferma la nuova costituzione, il senato avrà un ruolo minore nell’attività legislativa. Escluse alcune leggi che rimarranno bicamerali, nella maggior parte dei casi potrà solo proporre modifiche di cui la camera potrebbe non tenere conto. 

Con la riforma il voto favorevole del senato sarà necessario solo su alcuni tipi di leggi. In primo luogo quelle che riguardano il sistema costituzionale e le garanzie ad esso connesse, come le leggi costituzionali, quelle di tutela delle minoranze linguistiche, quelle che disciplinano i referendum popolari e la partecipazione dell’Italia all’Ue. Questa categoria di leggi dovrà essere approvata con procedimento bicamerale (come oggi) perché si tratta di norme che incidono su aspetti fondamentali dell’assetto costituzionale o che danno diretta attuazione a disposizioni costituzionali. In secondo luogo le norme che riguardano il senato o lo status di senatore, come la legge elettorale per la camera alta o quella sulle incompatibilità e ineleggibilità dei suoi membri. La terza categoria di leggi su cui sarà necessaria l’approvazione del senato comprende tutte quelle che riguardano l’ordinamento degli enti territoriali. Si tratta, per esempio, delle norme che disciplinano l’assetto di comuni e città metropolitane, l’ordinamento Roma capitale, l’attribuzione di ulteriore autonomia alle regioni, i loro rapporti con l’estero, ma anche il patrimonio di comuni e regioni e la loro partecipazione alle direttive dell’Unione europea.

Su queste leggi il senato manterrà un ruolo necessario nel procedimento legislativo. Su tutte le altre, potrà solo proporre delle modifiche – entro termini variabili – ai disegni di legge approvati alla camera, ma quest’ultima potrà riapprovarle scavalcando gli emendamenti proposti dal senato. Da un esame delle leggi approvate finora, circa il 90% sarebbero state approvate così, anziché con il bicameralismo paritario.

In caso di approvazione monocamerale, il senato potrà intervenire nel processo legislativo attraverso tre iter diversi:

  1. monocamerale partecipato, che diventa il procedimento ordinario di approvazione delle leggi. In questo iter, il senato potrà intervenire solo in seconda lettura se lo richiederà 1/3 dei senatori e il senato (entro 10 giorni dall’apporvazione della camera) approva a maggioranza la richiesta. A questo punto il senato avrà 30 giorni per proporre delle modifiche, e sarà la camera dei deputati a decidere se accettarle (tutte o alcune) o respingerle. Dopo questa seconda lettura della camera il testo diventa legge, senza necessità di ulteriori passaggi.
  2. monocamerale rafforzato (la cosiddetta clausola di supremazia): si tratta di tutti i casi in cui la legge dello stato interviene su materie che sarebbero di competenza regionale. Il governo attiva il procedimento alla camera, a tutela dell’interesse nazionale. Anche in questo caso il senato entro 10 giorni dall’approvazione può chiedere di esaminare il testo, ma basta una delibera a maggioranza dell’assemblea (non c’è bisogno di una esplicita richiesta di un 1/3 dei senatori). Restano fermi i 30 giorni per proporre le modifiche, ma il senato – in quanto organo rappresentativo degli enti territoriali – gode di un’ulteriore prerogativa: se approva una modifica a maggioranza assoluta, la camera la può respingere solo con la stessa maggioranza.
  3. monocamerale per le leggi di bilancio. In questo caso, il senato non si deve attivare: il disegno di legge approvato alla camera passa automaticamente all’esame dell’altro ramo. Ma per proporre modifiche il termine è più ristretto: 15 giorni anziché 30. La seconda lettura della camera dei deputati è sufficiente ad approvare la legge di bilancio.

Per approfondire: