A che punto è il Foia italiano

Purtroppo il Foia non è ancora legge e gli annunci del Governo hanno creato confusione. Infatti il Parlamento ha stabilito solo – attraverso una legge delega – che la questione sarà regolamentata direttamente dal Governo. Dunque la partita è ancora tutta da giocare.

I rombanti annunci degli ultimi giorni sulla riorganizzazione della Pubblica Amministrazione si basano su un equivoco di fondo. Infatti il Parlamento non ha varato nessuna riforma , con misure e obbiettivi concreti, ma si è limitato ad approvare una legge delega che indica i principi generali che il Governo dovrà seguire per disciplinare direttamente la materia.

La legge delega è uno strumento – previsto dalla Costituzione (art.76) – con cui il Parlamento cede per un tempo definito la propria funzione legislativa al Governo su un ambito specifico. Successivamente sarà quindi l’Esecutivo – dopo un iter fatto di acquisizioni di pareri dal Consiglio di Stato e di audizioni nelle commissioni parlamentari – a varare un apposito atto avente valore di legge, il decreto legislativo.

Quindi allo stato attuale sono stati scritti i titoli delle misure da adottare, lasciando all’Esecutivo dei margini così ampi da rasentare l’incostituzionalità. A conclusione di questo passaggio parlamentare non vi può essere nessuna operatività, semplicemente perché ancora non c’è nessuna norma da implementare.

La comunicazione del Ministero della Pubblica Amministrazione parla invece di “una trasformazione in essere da uno Stato pesante ad uno Stato semplice” e di “risultati raggiunti”. Il Governo semplifica a tal punto il reale processo legislativo da scadere nella mistificazione .

Ovviamente quanto detto vale per tutte questioni presenti nella legge delega, quindi anche per una norma sul diritto di accesso che sia l’equivalente italiano del Freedom of Information Act (FOIA) statunitese.

Sbaglia chi – anche nella comunità tecnologica italiana – canta già vittoria perché è decisamente prematuro.

Il Governo ha preso in carico il tema e ha ora sei mesi per intervenire. Sarà fondamentale vigilare che le scadenze vengano rispettate e che al tempo stesso il provvedimento finale abbia almeno i requisiti minimi individuati dalla società civile – fra cui openpolis – raccolti intorno alla campagna #Foia4Italy:

1. Il diritto di accesso è previsto per chiunque, senza obbligo di motivazione (eliminando le restrizioni previste dalla Legge n. 241/1990).

2. Possono essere oggetto dell’accesso tutti i documenti, gli atti, le informazioni e i dati formati, detenuti o comunque in possesso di un soggetto pubblico.

3. Si applica non solo alle Amministrazioni ma anche alle società partecipate e ai gestori di servizi pubblici.

4. Le risposte delle Amministrazioni devono essere rapide (max 30 gg).

5. Le eccezioni all’accesso sono chiare e tassative.

6. L’accesso a documenti informatici è gratuito (non sono dovuti nemmeno costi di riproduzione).

7. Nel caso di atti e documenti analogici, può essere richiesto solo il costo effettivo di riproduzione e di eventuale spedizione.

8. Quando un’informazione è stata oggetto di almeno tre distinte richieste di accesso, l’amministrazione deve pubblicare l’informazione nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

9. In caso di accesso negato, i rimedi giudiziari e stragiudiziali sono veloci e non onerosi per il richiedente.

10. Prevede sanzioni in caso di accesso illegittimamente negato.

Per approfondimenti: