Il testamento biologico in Europa

In 13 paesi è normata la possibilità di stabilire in anticipo i trattamenti a cui non si vuole essere sottoposti, e tranne la Francia in 12 casi queste volontà sono legalmente vincolanti. L’Italia non fa parte di questo gruppo. Inoltre in 4 paesi è prevista l’eutanasia attiva o il suicidio assistito.

Nel panorama europeo i vari paesi dovrebbero muoversi all’interno della stessa cornice: la Convenzione di Oviedo, il documento di bioetica promosso dal Consiglio d’Europa. Sui temi del fine vita questa convenzione interviene su un solo aspetto, le disposizioni anticipate di trattamento. L’articolo 9 infatti recita:

«I desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell’intervento, non è in grado di esprimere la sua volontà saranno tenuti in considerazione».

Non ci sono dunque indicazioni su altre possibilità come l’eutanasia passiva e attiva o il suicidio assistito. E anche nel definire l’applicazione delle volontà anticipate si notano alcuni problemi: per esempio si parla solo dei desideri espressi dal paziente e non della possibilità di nominare un fiduciario, due eventualità che spesso convivono nei sistemi normativi (e in effetti il testo unificato in attesa dell’esame della camera prevede entrambe).

Inoltre, secondo uno studio diffuso dallo stesso Consiglio d’Europa, l’espressione “saranno tenuti in considerazione” risulta generica e non vincola i paesi europei a dare un valore legale alle volontà anticipate di trattamento.

In effetti il quadro normativo nei vari paesi europei risulta variegato. Il testamento biologico è la possibilità più diffusa nelle normative nazionali. Un primo gruppo è costituito dai paesi dove esiste una normativa che assegna valore legale e vincolante alle volontà del paziente, espresse anche prima di ammalarsi o di ritrovarsi nella condizione di non poterle più esplicitare. Ne fanno parte Regno Unito, Austria, Croazia, Spagna, Ungheria, Belgio, Paesi Bassi, Finlandia, Svizzera, Lussemburgo, Portogallo, Germania, anche se in quasi tutte le nazioni esistono condizioni specifiche o anche limitazioni al valore legale del testamento biologico.  

Caso a parte è la Francia. Oltralpe il testamento biologico è normato ma non è legalmente vincolante. Secondo la legge 2005-370 del 22 aprile 2005 le volontà del paziente devono essere necessariamente prese in considerazione dal medico, ma hanno un mero valore consultivo (art. 7) e sono un elemento tra gli altri nel processo di decisione; tuttavia la legge stabilisce anche in modo chiaro la possibilità di limitare o interrompere i trattamenti. Le volontà anticipate per altro devono risalire a meno di tre anni prima.

Infine ci sono i paesi in cui non è prevista la possibilità di stabilire in anticipo quali trattamenti accettare o rifiutare e in quali condizioni. Di questo gruppo fanno parte Italia, Estonia, Bulgaria, Cipro, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Latvia, Malta, Polonia, Romania, Repubblica Ceca, Slovacchia e Svezia. Tuttavia in Svezia i pazienti devono comunque acconsentire ai trattamenti sanitari e secondo fonti giornalistiche una sentenza del 2010 ha stabilito che i trattamenti possono essere interrotti se il paziente lo chiede comprendendo appieno le conseguenze della sua richiesta. Dunque pur in assenza di una normativa sul testamento biologico, è possibile il configurarsi casi di eutanasia passiva.

Dunque su 28 paesi dell’Ue, 13 hanno una normativa specifica sul testamento biologico – e tra questi in 12 casi ha valore legalmente vincolante – mentre negli altri 15 non è normato, e l’Italia è tra questi.

Infine, in 4 paesi europei è consentita a determinate condizioni l’eutanasia attiva o il suicidio assistito, e sono Svizzera, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo.

Per approfondire:

Un pensiero su “Il testamento biologico in Europa

  1. Marco A. Gambirasio

    La legge del 2016 (Claeys Leonetti) rende le Direttive Anticipate vincolanti. Mi riferisco alla Francia. Potete correggere il post? Grazie.

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