Il presidente della repubblica e il potere di concedere la grazia

Il provvedimento di clemenza è uno dei poteri che l’art. 87 della costituzione attribuisce al capo dello stato. Che non deve essere usato come strumento di politica penitenziaria – ha precisato la corte costituzionale in una sentenza del 2006 – ma come atto motivato da ragioni umanitarie.Quello della grazia è un potere molto antico nella tradizione giuridica, con il quale possono essere estinte in tutto o in parte le pene, oppure possono essere convertite in misure diverse (art. 174 c.p.). Nel diritto italiano la domanda di grazia è diretta al presidente della repubblica e va presentata al ministro della giustizia. Oltre che dal condannato e dal suo legale, la domanda può essere presentata dal magistrato di sorveglianza; inoltre la grazia può essere concessa d’ufficio dal presidente della repubblica. Sulla domanda esprimono il proprio parere prima i magistrati competenti e poi il ministro della giustizia, il quale apre la procedura e trasmette tutti gli atti del caso al capo dello stato.

Sulla divisione delle competenze tra ministro della giustizia e presidente della repubblica si è espressa la corte costituzionale con una sentenza del 2006. Il caso era stato aperto con il conflitto emerso tra l’allora presidente della repubblica Ciampi e il ministro della giustizia Castelli sulla concessione della grazia a Ovidio Bompressi. Nella sentenza la consulta ha respinto l’interpretazione secondo cui spetta al ministro della giustizia la «responsabilità di formulare la proposta di grazia» stabilendo invece l’obbligo del guardasigilli di portare a conclusione la pratica nel caso in cui sia richiesta dal capo dello stato.

Questa sentenza ha inoltre specificato che la ragione dell’atto di grazia è umanitaria. La corte fa notare che prima degli anni ottanta questo istituto aveva assunto una forma distorta poiché usato come un provvedimento di politica penitenziaria. Una pratica corretta dopo il 1986 quando venne varata la legge Gozzini, che iniziò un percorso legislativo per fornire misure alternative alla detenzione e in generale alla riabilitazione del condannato. Non a caso proprio dopo il 1986 il numero di provvedimenti di grazia è drasticamente calato. Dei 1.395 atti di clemenza emanati dal presidente Cossiga ben 1.003 sono del 1986, mentre solo 104 sono del 1987: una tendenza alla diminuzione che è stata poi consolidata negli anni successivi.

Dai dati presenti nel grafico saltano agli occhi i 15.587 provvedimenti varati dal presidente Einaudi, i quali vanno però valutati considerando il  particolare periodo storico caratterizzato dalla fine della guerra e del regime fascista.

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