Comuni, come e quando possono essere commissariati

Attualmente in Italia sono più di 200 i comuni commissariati. Ma come funziona la procedura che porta allo scioglimento dell’organo eletto? Quali sono i motivi per cui un comune può essere commissariato? La normativa vigente in Italia, e le cause più comuni.

Il 3 novembre 2015 Francesco Paolo Tronca è stato nominato commissario straordinario al comune di Roma. La crisi interna del Pd romano, con la sfiducia nei confronti dell’ormai ex sindaco Ignazio Marino, ha privato la capitale d’Italia di una guida politica. Come accade in questi casi, con un decreto del presidente della Repubblica, l’ente locale è stato quindi commissariato.

Ma come sono regolati i commissariamenti in Italia? Quali sono le cause che possono portare alla nomina di un commissario straordinario? La norma che regola la materia è il decreto legislativo 267 del 2000 (testo unico enti locali), più specificatamente l’articolo 141 “scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali”.

I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno: a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico; b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause: 1) impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco o del presidente della provincia; 2) dimissioni del sindaco o del presidente della provincia;  3) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell’ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia;  4) riduzione dell’organo assembleare per impossibilita’ di surroga alla meta’ dei componenti del consiglio; c) quando non sia approvato nei termini il bilancio.

Volendo schematizzare possiamo riassumere le cause di commissariamento in tre macro categorie: 1) azioni da parte del consiglio che vadano contro la legge o la Costituzione, 2) quando non si può assicurare il corretto funzionamento degli organi (per esempio: decadenza/dimissioni/decesso del sindaco, dimissioni della maggioranza dei consiglieri, impossibilità di surroga dei consiglieri), 3) mancata approvazione del bilancio nei termini previsti.

A queste tre macro categoria, bisogna aggiungere una quarta eventualità, descritta sempre nel testo unico enti locali, ma all’articolo 143. Un consiglio comunale viene sciolto se “emergono elementi su collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata o su forme di condizionamento degli amministratori stessi, che compromettono la libera determinazione degli organi elettivi e il buon andamento delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi alle stesse affidati ovvero che risultano tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica”. Parliamo quindi delle cosiddette infiltrazioni mafiose.

Per approfondimenti: